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Il Consiglio Comunale
con delibera c.c. n. 23 del 31/07/2014 ha previsto, per l’anno d’imposta 2014
ha previsto le riduzioni e/o agevolazioni per le utenze domestiche.
La tariffa si applica
in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze che
si trovano nelle seguenti condizioni:
1) riduzione del 30% per le
abitazioni con unico occupante residente
nel Comune di Trani;
2) riduzione del 20% per le abitazioni abitazioni tenute a
disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, non
superiore a 183 gg. (Al fine di poter
usufruire di detta riduzione, ai sensi del comma 2 dell’art. 21 del Regolamento
Comunale IUC – TARI, è necessario produrre idonea documentazione che comprovi
l’uso stagionale/limitato/discontinuo es. bollette utenza elettrica relative ai
dodici mesi precedenti dalle quali si
evinca l’uso limitato);
3) riduzione del 20% per le abitazioni occupate da soggetti che
risiedano o abbiano la dimora all’estero per più di sei mesi all’anno;
4) riduzione del 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
5) riduzione del 30% alle utenze domestiche che hanno avviato al
compostaggio i propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del
materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31
dicembre dell’anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato
il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e
corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore;
6) riduzione del 40% per le utenze poste a una distanza superiore a
1000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso
dell’utenza alla strada pubblica;
7) riduzioni del 50% quando ricorrono le seguenti condizioni:
a)
il nucleo familiare che occupa l’abitazione è composto al massimo da due persone
d’età superiore a 65 anni, residenti nel Comune, titolari esclusivamente di
assegno sociale o pensioni minime e delle eventuali maggiorazioni erogate
dall’Inps.
b)
disagio lavorativo del nucleo familiare, riferito all’anno 2013. Ai fini
dell’applicazione, il disagio familiare si configura qualora l’unica fonte di
reddito dell’intero nucleo familiare sia rappresentata dalla cassa integrazione
guadagni ovvero dall’indennità di mobilità ovvero dall’indennità di
disoccupazione. Qualora la condizione di disagio perduri solo per un periodo
dell’anno, la riduzione sarà proporzionata solo a tale periodo;
c)
nuclei familiari nel cui ambito sia presente almeno un disabile con invalidità
non inferiore al 75%, a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti
ulteriori condizioni:
I.
che il reddito imponibile delle persone fisiche complessivamente conseguito
nell’anno precedente da tutti i componenti il nucleo familiare non superi il limite
di € 15.000,00 elevato a € 20.000,00 in caso di invalidità pari al 100%
II. che ad eccezione dell’abitazione
principale, nessuno dei componenti dei componenti del nucleo familiare sia
proprietario di altri immobili su tutto il territorio nazionale.
8)
l’esenzione per le abitazioni ove
dimorino persone singole, di superficie tassabile non superiore a mq. 50,
quando le stesse non siano titolari di redditi diversi da quelli derivanti da
pensione sociale o assegno sociale corrisposto dall’I.N.P.S. e di quello
catastale relativo alle abitazioni occupate.
Il
beneficio è concesso a seguito di apposita istanza degli interessati, predisposta
secondo le modalità definite dal Funzionario responsabile del Tributo e rese
note tramite pubblicazione sul sito internet del Comune, e decorre dal mese
successivo a quello di presentazione dell’istanza e fino al 31 dicembre dello
sesso anno. L’istante è tenuto alla riproposizione della domanda fino a che ne
persistono le condizione e a denunciare tempestivamente e comunque entro il 31
gennaio di ogni anno il venir meno delle condizioni per l’esenzione pena l’applicazione
delle sanzioni previste dal presente regolamento in caso di omessa denuncia di
variazione
9)
l’esenzione ove dimorino singole o
famiglie assistite economicamente dal Comune, a fronte di condizioni di grave
indigenza, per l’intero anno solare nel corso del quale è stata erogata
l’assistenza economica.
L’esenzione
è disposta a istanza di parte a seguito di acquisizione formale e validata dal
Responsabile dei Servizi Sociali e di trasmissione di tale documentazione
all’Ufficio Tributi. Il
Funzionario Responsabile su segnalazione dell’Ufficio tributi può richiedere
eventuali notizie o informazioni integrative necessarie alla corretta
istruttoria del procedimento al Responsabile dei Servizi Sociali.
Tutti i requisiti
devono essere posseduti al 31 dicembre 2013.
L’istanza di riduzione/esenzione TARI va presentata su
apposito modello di seguito allegato entro la data del 31/10/2014 (Regolamento Comunale IUC-TARI art. 25 c. 3).
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