IMU (ex ICI)

Con la legge n. 44/2012, di conversione del Dl n.16/2012 "semplificazioni tributarie", pubblicata sulla G.U. di sabato 28 aprile è stata definita l’IMU. Di seguito si riassumono i punti salienti.

E’ stato confermato il pagamento in due o tre rate relativamente alla SOLA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE. Pertanto entro il 17 giugno è dovuto un terzo dell’imposta o la metà dell’imposta calcolata con l’aliquota base e la detrazione per l’abitazione principale fissa di euro 200,00 più i 50 euro per ogni figlio convivente sotto i 26 anni. Entro il 17 settembre dovrà essere pagata la seconda rata ed entro il 17 dicembre il saldo a conguaglio, calcolato con l’aliquota definitiva.
I benefici per l’abitazione principale sono limitati ad un solo immobile per nucleo familiare anche nel caso in cui un componente dimora e risiede in altro immobile, l’aliquota agevolata e la detrazione si applicano comunque ad una sola casa nella quale il possessore e il suo nucleo familiare hanno stabilito la dimora e la residenza anagrafica.
In caso di separazione o divorzio, il tributo sulla casa coniugale è a carico di chi la riceve in assegnazione. I Comuni potranno considerare come adibito ad abitazione principale e, quindi, riconoscere il diritto a fruire per esso dei relativi benefici (aliquota agevolata e detrazione), sia l’immobile di cui sono proprietari o usufruttuari anziani o disabili che acquisiscono la residenza in strutture di ricovero o sanitarie sia quello posseduto in Italia da concittadini non residenti. In entrambe le ipotesi, però, l’alloggio non deve essere affittato.
E’ ridotta del 50% la base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono queste condizioni), e per i fabbricati di interesse storico o artistico.
Viene previsto l’obbligo di presentare la dichiarazione Imu entro 90 giorni dalla data in cui sorgono i presupposti per l’adempimento (ad esempio, sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Il modello sarà approvato con decreto ministeriale, che dovrà anche disciplinare i casi in cui la dichiarazione va presentata, tenendo comunque fermo il principio che la stessa, in assenza di modifiche di dati ed elementi che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta, vale anche per gli anni successivi.

Aggiornamento Maggio 2013

Il governo ha stabilito la sospensione del pagamento della prima rata Imu sulla prima casa, spostando la scadenza al 16/09/2013. La sospensione è valida per le abitazioni principali e le relative pertinenze (massimo 3 pertinenze, una per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7), per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, i terreni e i fabbricati rurali. Sono escluse dalla sospensione del versamento le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico (categorie catastali: A/1, A/8 e A/9). Per tutti gli altri immobili la prima si deve pagare entro il 17/06/2013.

Nessun commento:

Posta un commento